Assegno di mantenimento: come funziona e quando è possibile ottenerlo
L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che uno dei due coniugi è tenuto a versare all’altro in caso di separazione.
Diverso dall’assegno divorzile, viene corrisposto mensilmente dalla parte economicamente più forte in favore di quella economicamente più debole, con lo scopo di assicurare un sostegno finanziario agli individui che non abbiano redditi propri o non siano in grado di provvedere a se stessi.
A quanto ammonta l’assegno di mantenimento
L’importo dell’assegno di mantenimento può variare in base alla tipologia di istituto richiesto per la sospensione del rapporto: in particolare, qualora i due coniugi optino per una separazione consensuale, il mantenimento può essere definito da un accordo tra le parti di cui il giudice prende atto senza dover verificare la sussistenza dei presupposti.
In presenza di separazione non consensuale, a definire l’importo è invece il giudice, previa la verifica di requisiti come la durata del matrimonio, l’eventuale disparità fra redditi, l’età del coniuge beneficiario e tutta una serie di variabili che possano giustificare o meno l’erogazione del mantenimento.
Naturalmente, affinché l’importo sia equo per entrambe le parti, è fondamentale che i coniugi forniscano informazioni veritiere sul loro stato economico finanziario. Tuttavia, qualora si sospettino irregolarità, si può eventualmente richiedere l’intervento di diversi servizi investigativi, che permettono di ricostruire in modo estremamente accurato la situazione economico-patrimoniale della controparte.
Un supporto estremamente interessante è ad esempio quello offerto da Euroinvestigations, nota agenzia investigativa specializzata nelle attività di indagine in ambito privato, con un importante servizio di consulenza per quanto concerne i contenziosi familiari. Le investigazioni per l’assegno di mantenimento di Euroinvestigations aiutano infatti a verificare la corrispondenza dei dati reddituali dichiarati dal richiedente o dall’obbligato e di riflesso l’eventuale sussistenza di quei particolari requisiti che possono influire sul diritto all’assegno o sulla definizione del suo importo.
Nello specifico, in previsione di una separazione o di un divorzio senza accodi tra le parti, la possibilità di predisporre delle indagini accurate da parte di investigatori esperti permette di verificare sia se l’obbligato abbia occultato dati fondamentali sul suo stato economico al fine di corrispondere un assegno di mantenimento più basso sia se il richiedente abbia omesso informazioni sulla sua situazione reddituale con lo scopo di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento più alto.
In contemporanea, un’indagine accurata permette anche di accertare la presenza di redditi non dichiarati, ad esempio derivanti da attività lavorative irregolari e, per quanto riguarda i soggetti beneficiari del mantenimento, anche l’eventuale sussistenza di una nuova convivenza stabile, che in alcuni particolari casi può far decadere il diritto alla ricezione dell’assegno.
Assegno di mantenimento: i casi in cui non è dovuto
L’obbligo di corrispondere il mantenimento può decadere in alcune specifiche circostanze, ad esempio nel caso in cui al soggetto richiedente sia riconosciuto l’addebito della separazione come conseguenza alla violazione di uno dei doveri coniugali.
Tuttavia, qualora le suddette violazioni avvengano in seguito a una crisi già in atto, la separazione viene riconosciuta senza addebito, con il conseguente diritto, per il coniuge economicamente più svantaggiato, a richiedere l’assegno di mantenimento.
Ciò nonostante, è bene sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la sola assenza di un impiego non è un fattore cruciale alla corresponsione del mantenimento. Infatti, l’assegno non è dovuto qualora venga attestato che il coniuge beneficiario possa provvedere, attraverso determinate qualifiche professionali o capacità precedentemente acquisite, al proprio sostentamento.
Di recente, inoltre, la cassazione ha esteso anche all’assegno di mantenimento quanto già stabilito per l’assegno di divorzio, vale a dire il superamento dell’obbligatorietà di garantire il vecchio tenore di vita al coniuge non in possesso di un’adeguata situazione reddituale.
L’assegno di mantenimento, infine, non è da considerarsi né come una forma di risarcimento per gli effetti negativi derivanti dal vincolo coniugale, né come una sanzione per il consorte che ha espresso la volontà di separarsi o divorziare, né come ricompensa per le eventuali rinunce effettuate durante il matrimonio.
(Pubbliredazionale)