Perché un avvocato dovrebbe assicurarsi
Tutti gli avvocati iscritti all’albo sono obbligati per legge (Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia) a sottoscrivere una polizza Rc professionale.
La polizza deve andare a coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni causati ai clienti e ai terzi, compresa la colpa grave, nello svolgimento della propria professione. Rientrano nella polizza anche i danni patrimoniali e non patrimoniali, permanenti, temporanei, indiretti e futuri. Chiaramente, dai terzi sono esclusi familiari e collaboratori.
L’attività professionale degli avvocati comprende:
- rappresentanza e difesa davanti all’autorità giudiziaria o ad arbitri e tutti gli atti loro connessi,
- consulenza e assistenza stragiudiziali,
- redazione di pareri e di contratti,
- assistenza al cliente nelle attività di negoziazione e mediazione assistita.
Cosa copre la RC professionale Avvocati
Per vedere cosa copre una polizza per avvocati bisogna prima fare un preventivo su siti come Mioassicuratore.it/assicurazione-avvocato.
La copertura assicurativa può essere estesa ad eventuali attività al cui svolgimento l’avvocato è abilitato (deve però essere certificato), la formula base della polizza copre anche in caso di fatti con colpa o dolo commessi da dipendenti, collaboratori, praticanti e sostituti processuali, nullità degli atti processuali, omesso o ritardato deposito di atti, responsabilità per la perdita e distruzione durante la custodia di denaro, documenti, titoli e valori ricevuti dalle controparti o dai clienti.
Le compagnie assicurative devono garantire copertura anche in caso di responsabilità solidale, salvo che non sia espressamente escluso.
Per gli eredi è prevista la retroattività illimitata, mentre per il soggetto che cessa la sua attività mentre la polizza è ancora in corso di validità è prevista un’ultrattività di 10 anni. In questo periodo e durante il periodo di validità l’assicuratore non peò recedere dal contratto.
Il decreto del Ministero della Giustizia fissa anche i massimali minimi, che variano anche in base alla forma in cui viene esercitata la professione (individuale o associata), il fatturato e la fascia di rischio.
L’assicuratore deve risarcire il terzo per il totale dell’importo, tranne il caso in cui si debba recuperare la franchigia o l’assicurato abbia uno scoperto. Durante la durata del contratto è possibile rivedere l’adeguamento del premio.
Il decreto prevede anche l’obbligatorietà di una copertura degli infortuni che derivano dall’esercizio dell’attività di avvocato. Sono inclusi gli infortuni che si verificano a causa o durante l’attività professionale, ma non durante gli spostamenti necessari per il suo svolgimento (per questo c’è l’INAIL). La tutela è estesa anche in caso di morte, di invalidità temporanea o permanente con eventuali spese mediche.
In caso di decesso o di invalidità permanente, il capitale massimo assicurato è di 100 mila euro. In caso di inabilità temporanea si ha diritto a una diaria di 50 euro.
Vi è un ultimo obbligo previsto dal decreto: i dati identificativi della polizza devono essere resi disponibili presso l’Ordine di appartenenza, presso il Consiglio Nazionale Forense e sui siti internet ufficiali, così che i terzi possano averne cognizione qualora si rendesse necessario.
C’è da ricordare che la compagnia assicurativa risponde solamente alle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza o nel periodo di retroattività.